Art. 2.

      1. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni, la scelta della località in cui ubicare la casa da gioco è effettuata dando preferenza ai comuni:

          a) nei quali in passato sia stata istituita una casa da gioco;

          b) che abbiano la disponibilità di un complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          c) che abbiano la distanza maggiore dai comuni che già sono sede di case da gioco;

 

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          d) che siano ubicati in una zona a grande vocazione turistica;

          e) che siano centro termale di primario interesse regionale e nazionale;

          f) che siano stati sede di azienda autonoma di cura e, successivamente, di azienda di promozione turistica da oltre venti anni;

          g) che non siano capoluoghi di provincia.

      2. La disposizione di cui al comma 1, lettera g), non si applica al comune di Venezia.
      3. La richiesta di autorizzazione all'apertura della casa da gioco è approvata, a maggioranza assoluta, dal consiglio comunale ed è inoltrata dal sindaco al presidente della giunta regionale o provinciale, corredata da una relazione illustrativa dei requisiti di cui al comma 1.